Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
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EMENDAMENTO ARTICOLO AGGIUNTIVO AL DDL 631
ART.
AREFOP
(Agenzia Regionale per la Formazione Professionale)
1. La Regione Siciliana, nelle more di una organica riforma dei servizi per l’impiego e della formazione professionale, si avvarrà di un’apposita struttura societaria, partecipata esclusivamente da Enti Pubblici, denominata “Agenzia Regionale per la Formazione Professionale”, in sigla “AREFOP”, di seguito definita “Agenzia”;
2. La Regione partecipa all’Agenzia in misura non inferiore al 51% delle quote sociali e gli Enti Pubblici regionali, locali e/o territoriali possono partecipare all’Agenzia in misura comunque non superiore al 49% delle quote sociali;
3. L’Agenzia è un ente pubblico strumentale della Regione Siciliana e degli altri Enti pubblici partecipanti, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza degli Enti partecipati ed ha i seguenti obiettivi:
- Contribuire a favorire l'occupazione; - Supportare il sistema produttivo locale, le aziende ed i singoli lavoratori;
- Contribuire ad attuare l'obbligo formativo
- Sostenere la partecipazione femminile e giovanile al mercato del lavoro
- Sostenere la crescita formativa delle fasce deboli della popolazione
-Sviluppare un sistema formativo integrato (scuola, università, Formazione Professionale);
- favorire la riconversione professionale dei dipendenti;
- svolgere attività di orientamento professionale;
4. Dalla data prevista al successivo comma 9 tutti i corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Siciliana con fondi regionali ed extraregionali a qualunque titolo istituiti o da istituire ed i servizi per l’impiego previsti dall’art. 12 della Legge Regionale 24/2000 saranno gestiti dall’Agenzia
Dalla medesima data, tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2007 presso gli enti di formazione e/o di orientamento professionale finanziati dalla Regione Siciliana, transiterà alle dipendenze dell’Agenzia.
5. L’Agenzia ha, altresì, l’obbligo di compiere ogni attività per la progettazione e gestione delle attività formative e /o di orientamento finanziate dall’Amministrazione Regionale e/o dagli Enti Pubblici soci e/o dai loro eventuali partners privati, ove costituiti in Associazione Temporanea di Scopo con gli Enti Pubblici partecipanti.
6. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dai precedenti commi, con apposite deliberazioni della giunta di governo, su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale previa concertazione con le OO.SS. di categoria, saranno approvate :
- lo statuto dell’Agenzia; - la dotazione organica rappresentata esclusivamente dal personale di cui al comma 4;
- il patrimonio rappresentato principalmente da quello dei disciolti Enti di cui al comma 9;
7. La giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale predispone annualmente un programma unitario regionale per la formazione e l’orientamento professionale al quale l’Agenzia si deve attenere.
8. Per il finanziamento dei corsi di formazione professionale gestiti dall’Agenzia vengono utilizzate prioritariamente le risorse finanziarie del fondo sociale europeo QSN 2007/2013 ( PON_POR) e PSR – FEASR. 9. Esaurite le procedure di cui al precedente comma 6, la Giunta Regionale stabilisce la decorrenza iniziale della gestione da parte dell’Agenzia e la conseguente cessazione in pari data delle medesime competenze da parte degli enti di formazione e di orientamento professionale.
10. L’Agenzia può stipulare apposite convenzioni con gli enti di formazione, per l’utilizzazione delle strutture logistiche da adibire a sede per i corsi di formazione professionale e per le attività di orientamento professionale.
11. Dalla data prevista al precedente comma 9, sono soppressi gli enti pubblici, e/o pubblici/privati, regionali che si occupano di formazione professionale e/o di orientamento professionale.
ON. CATENO DE LUCA
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