giovedì 26 agosto 2010

Risposte quesiti figura professionale FORMATORE/TUTOR

Con la presente, la scrivente O.S. Confederale, seguendo la linea di trasparenza e efficacia/efficienza nell’azione sindacale a sostegno dei diritti/doveri degli operatori del sistema formativo siciliano, intende fornire chiarimenti su alcune precise evidenze sottoposte da lavoratori, ed in particolar modo da chi ricopre la qualifica di Formatore/Tutor.


Di seguito si riportano le domande poste e le relative risposte, sottolineando che si resta comunque a disposizione per ulteriori successivi momenti di confronto ed approfondimento.



Questione prima: al formatore il mio ente concede l’autoaggiornamento, mentre al Tutor viene di fatto negato, perché ritenuto un incarico secondario, voglia l’Ugl chiarire se anche al Tutor spetta tale diritto/dovere ad aggiornarsi?

Si intende premettere che, nonostante gli enti ed i direttori non siano inclini a riconoscere l'aggiornamento previsto dal CCNL del 2007/10 art. 15, l’autoaggiornamento è un diritto sacrosanto per gli operatori ed un dovere per i datori consentire che i dipendenti si aggiornino (forse la pretesa della competenza del Tutor è intercambiabile nel senso che può essere un dovere per il dipendente ed un diritto pretenderla per i datori).

Tutto ciò è, a maggior ragione, vero soprattutto nella formazione professionale che deve stare al passo con i tempi e con le ultime informazioni, secondo le direttive espresse dal Protocolli Interministeriali sottoscritti dai Ministeri della Pubblica Istruzione e del Lavoro: nel Libro Bianco, nel Piano Giovani 2020, negli accordi del 29 Aprile 2010, ecc.

La normativa di riferimento comunque non va ricercata all'interno del contratto del 2007 (ex art. 15 e ss del Ccnl), ma piuttosto nella contrattazione decentrata 94-97, l'ultima approvata che chiarisce gli aspetti più vaghi del Ccnl 94-97. Questa contrattazione, a cui si fa riferimento ancora oggi, in caso di carenza e/o genericità della disciplina del CCNL, è da applicare al caso specifico.
Infatti, in primis, ci dicevi che il tuo ente riconosce questa facoltà/diritto solo alla docenza diretta, quindi ai Formatori.

Il tutor/formatore, come nel tuo caso, per chiarire le differenze che dividono il formatore dal tutor/formatore, è individuato accuratamente nel ccnl del 20 novembre 2007.
In particolare si deve fare riferimento all’Allegato 9 - intitolato Profili e Livelli - Area funzionale 3: Erogazione.

Dopo avere esplicitato le mansioni ed il profilo del formatore, si occupa del formatore-tutor nel punto a) precisa che il Tutor: “…assicura:
- il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogica didattica adeguata alla propria area di impegno e la preparazione tecnico-scientifica, attraverso la partecipazione alle attività programmate dall’ente e\o con altre iniziative concordate con l’ente “. E’ evidente che il Tutor deve assicurare la propria informazione ed aggiornamento per rendere il miglior servizio possibile.

Ciò si ribadisce vieppiù come un diritto/dovere ineludibile nella parte, in cui si specificano dettagliatamente le mansioni: “cura ed aggiorna:
- la compilazione e la raccolta della documentazione prevista e i rapporti con le aziende;
- le banche dati aziendali che riguardano le aree di pertinenza;…”. Questo rafforzativo che impegna il Tutor a garantire il proprio costante aggiornamento, non è infatti casuale. Per cui evidentemente dal Ccnl si impone al Tutor l’aggiornamento, non solo come diritto, ma soprattutto come dovere.

Infine se vi fosse qualcuno che indotto in errore potesse credere che l’aggiornamento del formatore “semplice” rispetto al formatore-tutor fosse prioritario e più importante per offrire il maggior e miglior servizio all’utenza, sarebbe sicuramente in errore almeno per tre considerazioni importanti riportate dalla normativa che disciplina il settore.

1) In primis, la posizione del Tutor è specificata nel secondo capoverso della lettera a) richiamata: “Il Formatore-Tutor elabora e realizza i piani d’intervento, in accordo con il coordinatore e i formatori...” Intanto un inciso non di poco conto, sulla perplessità che lo scrivente manifesta della convinzione diffusa che il Tutor sia un minus rispetto al formatore, in quanto per gerarchia normativa-funzionale è posto nel Ccnl vigente tra il formatore ed il coordinatore.

2) In secondis, si evidenzia la funzione tecnica generale e la competenza specifica di saper elaborare e realizzare i piani d’intervento, in un’azione complessiva in cui questo professionista della formazione in aula sa raccordare il ruolo del formatore e del coordinatore, come un anello indissolubile di una catena che altrimenti non può reggere l’azione progettata e programmata ex ante, rispetto all’obiettivo conseguito ed ex post valutato.

3) Infine, nella contrattazione nazionale decentrata del 1998-2003, recepita con Delibera di Giunta Regionale n° 426 del 23 dicembre 2003 (non ancora operativa per la mancanza di conclusione dell’iter amministrativo), si afferma “il diritto del Tutor, di cui al punto 3.2, di avere riconosciuto un livello P.E.O.I. pari al VB e uno scatto pari a 150 euro, come assegno ad personam non assorbibile in futuri rinnovi contrattuali”.

Sicuramente va rilevata la “norma di principio” sulla quale non vi è alcuna contestazione, nemmeno delle Organizzazione degli Enti/datori, in cui si stabilisce, che il livello del Tutor-formatore è inquadrato come VB rispetto al VA del Formatore, perché superiore per competenza e professionalità specifica.

Non a caso, infatti, il formatore può essere laureato in tutte le branche della didattica necessarie al progetto educativo, mentre il Tutor-formatore deve essere laureato in Scienze della Formazione (al limite Scienze dell’Educazione). Il suo “saper analizzare”, “saper comprendere”, “saper fare”,”saper porgere” l’attività didattica si estrinsecano in una azione di coordinamento didattico in aula, concretizzando il processo formativo applicato al singolo discente, personalizzandolo nell’azione e nella strumentazione utilizzanda.

Spero che la nostra analisi abbia risposto esaustivamente alla domanda ed abbia chiarito che la funzione del Tutor non sia inferiore, gerarchicamente e professionalmente disquisendo, al Formatore, ma piuttosto un quid pluris che aumenta l’efficacia dell’azione in aula.

Quindi anche al Tutor, al pari del Formatore, spetta il diritto di aggiornarsi nei progetti didattici all’interno ed all’esterno dell’ente, ma con esso concordati.

Questione seconda: qualora toccasse anche al Tutor-formatore l’aggiornamento, quante ore toccano di autoaggiornamento, per favore specificare la normativa?

Per quanto concerne il diritto/dovere all’autoaggiornamento e dovendolo quantificare nelle ore a disposizione massime previste dalla disciplina del settore, dicevamo bisogna fare espresso riferimento all’ultima contrattazione decentrata firmata dalle parti, quindi efficace. Ci riferiamo a quella del 1994-97 (ancora in vigore).

Questa ha riformato con funzione di chiarimento l’art. 31 del ccnl del 94-97, nella parte dell’obbligo di auto aggiornarsi: “In aggiunta a quanto previsto dal punto 2 lettera A dell'art. 31 del (CCNL 94-97) sono considerate attività di formazione diretta: le ore di tutoraggio svolte a diretto contatto con le diverse utenze che intervengono nello svolgimento dell'iter formativo (gruppo di classe e/o singolo, aziendale, famiglie, ecc.).

Si chiarisce, anche in questo caso, che l’attività di Tutor è da considerarsi azione di formazione diretta, perché è svolta a diretto contatto con l’utenza.

Inoltre si puntualizza che il personale docente a Tempo indeterminato e a Tempo Pieno impegnato nella formazione diretta (Formatori e Tutor) dovrà svolgere 790 ore annue per attività previste nella declaratoria del formatore: … tra cui 280 ore annue di aggiornamento individuale inteso come diritto/dovere all'autoformazione permanente, al godimento di crediti formativi spendibili per l'aggiornamento della professionalità, in base alla individuazione dei bisogni propri del formatore e per la realizzazione dei progetti formativi indicati dagli Enti, fruibili, su richiesta del formatore, all'interno e/o all'esterno della sede formativa.

Però l’Allegato 9 comma 7 specifica che: “La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavoro.” Ciò non significa che i direttori o i presidenti degli enti possono disconoscere il diritto ad auto aggiornarsi, ma che va concordato per non intralciare il normale svolgimento delle attività programmate nell’anno formativo.

Giova precisare che entrambe i diritti allo svolgimento normale delle lezioni ed ad aggiornarsi del personale, non sono in contrasto con le ore (280) dell’aggiornamento; per esempio durante il periodo di programmazione e di approvazione del Prof, prima dell’inizio delle attività, e/o nella restante frazione settimanale delle ore non frontali ed a disposizione (12/36), infatti all’uopo si ricorda che la stessa contrattazione decentrata fissa il limite delle ore frontali nel massimo di 22 ore, eccezionalmente e per brevi periodi in 24 ore.

Dunque l’autoaggiornamento non solo è un diritto del Tutor, come del Formatore e di tutte le altre figure previste dal Ccnl, ma anche un dovere espressamente previsto dalla disciplina di settore, che ne fissa il limite massimo annuale in 280 ore.

Si allega documentazione utile da sottoporre ai datori ed ai direttori (Ccnl 2007-2010; contrattazione decentrata 1994-1997 e relativa sintesi delle parti evidenziate ed utili alla riflessione).


ORARIO Dl LAVORO

(Art. 31) Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del vigente CCNL e quanto stabilito dalle attuali disposizioni assessoriali ed accordi regionali le parti concordano che l'orario di lavoro dei formatori a tempo pieno è ripartito nel seguente modo:

a. ore annue di attività di docenza diretta, non superiore a 800 ore programmate, con media settimanale di 22 ore e limite massimo di 24 ore. Detta media si ottiene dividendo le 800 ore annue di docenza diretta per il numero delle settimane intere lavorative programmate. In aggiunta a quanto previsto dal punto 2 lettera A dell' art. 31 del vigente CCNL sono considerate attività di formazione diretta:

• le ore di tutoraggio svolte a diretto contatto con le diverse utenze che intervengono nello svolgimento dell'iter formativo (gruppo di classe e/o singolo, aziendale, famiglie, ecc.);
• le ore di supplenza programmate ed effettivamente svolte;
• le ore programmate e non svolte a causa di godimento di permessi o istituti contrattuali coperti da retribuzione (malattia, maternità, permessi retribuiti, permessi sindacali, ecc).

Gli Enti Gestori, entro 30 giorni dall'avvio delle attività didattiche, trasmetteranno all'Assessorato regionale del Lavoro, l'elenco del personale docente a Tempo indeterminato e a Tempo Pieno impegnato:

1. con incarico medio settimanale di docenza diretta pari a 20 ore
2. con incarico di secondo istruttore
3. con incarico di insegnante di sostegno
a. 790 ore annue per attività previste nella declaratoria del formatore cosi suddivise:
• 40 ore, elevabili a 120 annue d’intesa con le RSA/RSU, per le sostituzioni. Dette ore concorrono alla determinazione delle 800 ore annue di docenza se effettivamente svolte . L’utilizzazione delle stessa sarà concordata con il Direttore del CFP e la RSA/RSU.
• 280 ore annue di aggiornamento individuale inteso come diritto/dovere all'autoformazione permanente, al godimento di crediti formativi spendibili per l'aggiornamento della professionalità in base alla individuazione dei bisogni propri del formatore e per la realizzazione dei progetti formativi indicati dagli Enti, fruibili, su richiesta del formatore, all'interno e/o all'esterno della sede formativa.
• I formatori sono comunque tenuti a presentare mensilmente al Direttore del CFP apposita e dettagliata relazione sull'attività svolta;
• 80 ore annue di permessi formativi per la partecipazione a:
• convegni e seminari attinenti al sistema formativo regionale;
• attività di studio e ricerca per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
• progetti di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione;
• attività di ricerca e/o sperimentazione ed integrazione tra il sistema scolastico e il sistema di formazione professionale.

Dette ore possono essere utilizzate durante i periodi di inattività corsuale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

I formatori sono tenuti a giustificare l'utilizzo attraverso la presentazione di apposita relazione.
• da 390 a 310 ore annue per la partecipazione ai lavori degli organi collegiali, ricevimento delle famiglie e quant'altro legato alla predisposizione e svolgimento dell'attività formativa Detti lavori sono programmati, d'intesa con il Direttore del CFP, dal collegio dei formatori . I formatori in possesso dei requisiti (titoli, qualifiche professionali e crediti formativi) possono utilizzare una parte delle 390 ore di cui sopra, per l'esercizio delle funzioni articolate (progettazione, orientamento, documentazione, analisi dei bisogni, valutazione, ecc.).I criteri per l'individuazione delle quote di personale da avviare a tali funzioni sarà definito in sede di contrattazione territoriale e/o aziendale a secondo della complessità organizzativa dell'Ente. Tali attività, funzionali alla progressiva trasformazione dei CFP in Centri o Agenzie Formative Polifunzionali, costituiscono requisito per l'accesso al Fondo incentivi e credito formativo per la progressione di carriera.
• Laddove l'attività formativa viene organizzata in percorsi modulari l'orario di lavoro dei formatori è articolato secondo il progetto formativo.

L'impegno orario settimanale delle ore di disposizione dei formatori a tempo parziale è determinato dalla seguente formula:

Ore settimanale di docenza diretta a tempo parziale: 22 x 14

L'impegno orario settimanale delle ore di disposizione così determinato è arrotondato all'unità superiore per le frazioni decimali uguali o superiori allo 0,5.

Nel confermare il diritto/dovere degli operatori all'aggiornamento individuale e collegiale, le parti, con riferimento al punto C dell'art. 3 l del vigente C.C.N.L. concordano che per il personale inquadrato nelle aree dei servizi direttivi, amministrativi, tecnici ed ausiliari, l'Ente predispone un piano programmato di utilizzo; in mancanza di ciò il suddetto personale usufruirà, compatibilmente con le esigenze del centro, e comunque nell'arco dell'anno formativo, delle 120 ore annue, così come disposto dall'art. 35 comma 2 del CCNL, anche fuori dalla sede formativa e senza alcun onere per l'Amministrazione Regionale.

Sarà cura degli Ente, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del CCNL 94/97 e della contrattazione regionale, predisporre, all'avvio dell'attività formativa, il piano di utilizzo di cui sopra.

Per gli operatori impegnati in più sedi operative ubicate nei Comuni diversi, il tempo impiegato per il trasferimento da una sede ad un'altra è considerato attività lavorativa a tutti gli effetti ed è computato secondo quanto previsto dal punto D dell'art. 3 I del CCNL 94/97.Per i formatori che prestano servizio esclusivamente agli allievi disabili l'attività di formazione diretta è uguale a quella prevista per i formatori impegnati in Istituti di pena o in comunità di recupero per ex tossicodipendenti, con un massimo di 600 ore annue, fermo restando il monte ore annuo complessivo di 1590 ore.

I formatori chiamati a svolgere funzioni di sistema saranno di norma, impegnati a tempo pieno in tale funzione.

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