
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
• l’Assessore Regionale, della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ed il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i servizi e le attività formativi (appresso Agenzia regionale per l’Impiego)
• le OO. SS. Regionali CGIL, CISL, UIL, SNALS CONFSAL articolazione regionale delle organizzazioni firmatarie del CCNL e l’UGL, firmataria del Protocollo d’intesa col Presidente della Regione Siciliana del 29/09/2009; confederali e di categoria
• le Associazioni degli Enti FORMA – CENFOP – ANIEFOP/INTEREFOP
sull’avvio dei progetti relativi ai Servizi formativi ai sensi degli Avvisi Pubblici n.1 e 2 del 9 febbraio 2010 dell’Agenzia regionale per l’Impiego approvati con Decreti del Dirigente Generale ad interim n.765 e n.766 del 14 settembre 2010, registrati alla Corte dei Conti.
Le parti si sono riunite in Palermo presso la sede dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Via Trinacria, n. 34.
Per l’Assessorato regionale, della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro sono presenti:
l’Assessore: Prof. Andrea Piraino,
il Capo di Gabinetto: Antonio Grasso,
il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale Agenzia regionale per l'impiego: Dott.ssa Alessandra Russo
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Per le OO. SS. sono presenti:
Messina Giuseppe, Capuano Vincenzo e Costanzo Francesco per l’UGL SCUOLA,
Scozzaro Giusto, Lo Cicero Giovanni e Pagliaro Michele per la CGIL Sicilia,
Tessitore Giorgio e Lo Greco Franco per la CISL REGIONALE,
Raimondi Giuseppe per la UIL SCUOLA,
Milazzo Giuseppe per lo SNALS CONFSAL.
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Per le Associazioni degli Enti Gestori sono presenti:
Avv. Cangemi Concetta per il FORMA,
Annaloro Giovanni Armando ANIEFOP/INTEREFOP
Miroddi Salvatore e Terranova Giovanni per il CENFOP SICILIA.
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Per il Comitato Regionale dell’Occupazione della Presidenza della Regione:
Cianciolo Salvatore.
Premesso che il sistema degli interventi e dei servizi formativi e orientativi in Sicilia attraversa un periodo di difficoltà legato alla ridefinizione delle finalità, della organizzazione, nonché della carenza di risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale;
Premesso che gli operatori della formazione professionale degli interventi e dei servizi formativi e orientativi in Sicilia, dipendenti da enti gestori che operano ai sensi della L.r. n.24/1976 e sue successive modificazioni e integrazioni e i cui rapporti di lavoro sono regolati dal CCNL della formazione professionale, afferiscono tutti al sistema regionale della formazione professionale;
Considerato che il sistema degli interventi e dei servizi formativi ed orientativi è articolato in più ambiti di accreditamento ai sensi del D.M. 166/2001 ed è finanziato con risorse comunitarie, nazionali e regionali, indipendentemente dai centri programmatori e regolatori della spesa allocati nell’Amministrazione regionale;
Considerato che l’ambito dell’accreditamento per le attività di orientamento è quello nel quale si attuano alcune delle politiche attive del lavoro e le politiche orientative - di carattere informativo, formativo, consulenziale - di accompagnamento al lavoro, di tutoraggio, di sostegno all’occupazione e di rafforzamento della occupabilità in favore dei lavoratori, degli studenti e dei cittadini siciliani;
Premesso che gli Sportelli relativi ai Servizi Formativi sono chiamati a fornire supporto ai Centri per l’Impiego cui sono demandate le funzioni previste dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali ivi comprese azioni previste dai provvedimenti di contrasto alla crisi economica ed a favore dell’occupazione, con il coinvolgimento anche del personale dipendente dagli Enti gestori della formazione professionale ex L.r. n.24/1976, operante ai sensi dell’art. 12 della L.r. n.24/2000, dell’art. 41 della L.r. n.2/2007 e sue successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la L.r. n.19/2010 che ne ha prorogato i progetti attuativi fino al 30 settembre 2010;
Visto l’attuale stato organizzativo-finanziario dell’intero sistema della formazione professionale regionale regolato dalla L.r. n.24/1976, caratterizzato dal sovradimensionamento di personale nelle singole filiere formativi ed orientative, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, del numero degli operatori dipendenti dai soggetti gestori di cui si avvale, variamente riscontrabile per tutti gli ambiti di accreditamento nei quali esso è articolato;
Considerato che, con legge regionale, è stato disposto di porre a carico dei fondi comunitari la spesa relativa al funzionamento degli sportelli, in coerenza con il POR Sicilia FSE 2007 – 2013 e con il PAR FAS;
Preso atto della necessità di procedere ad una razionalizzazione dell’intero sistema degli interventi e dei servizi formativi e di orientamento, le cui funzioni di programmazione, gestione e controllo afferiscono, ai sensi della L.r. n.19/2008, rispettivamente all’Assessorato regionale dell’istruzione e formazione professionale e all’Assessorato regionale alla famiglia alle politiche sociali ed al lavoro, ai fini della tutela degli operatori dipendenti dagli enti gestori di sportelli multifunzionali;
Considerato che le funzioni svolte dagli Operatori dipendenti dagli enti gestori di Sportelli rivestono rilevanza sociale in particolare nell’attuale crisi economica e occupazionale;
Considerata la necessità di consentire la piena e tempestiva funzionalità degli Sportelli di cui ai progetti approvati con DDG n.765 e n.766 del 14 settembre 2010 e di assicurare al personale che vi insiste le garanzie previste dalla normativa vigente, nonché del combinato disposto dell’art.2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e dell’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23,
Tutto ciò premesso considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Modalità e criteri in base ai quali gli organismi individuano il personale che non risulta posizionato negli Sportelli dei progetti ammessi a finanziamento.
L’individuazione dei lavoratori sarà effettuata dagli stessi Organismi – titolari dei progetti di cui ai DDG 765 e 766 del 14 settembre 2010 ed in possesso dei requisiti amministrativi e di legge, ivi compreso la regolarità del DURC - attraverso la redazione di una graduatoria aziendale (concordata con le OO.SS.) su base provinciale, a scorrimento - distinta per ciascuna funzione di cui al Modello Idealtipico - così come risulta dalla lettera di incarico e/o dall’ordine di servizio, purché antecedente al 31 dicembre 2008, applicando i criteri ed i punteggi sotto riportati:
a) per ciascun anno di anzianità di servizio nel sistema, come indicato e calcolato nell’interpretazione autentica della commissione paritetica bilaterale nazionale del 13 maggio 2008 cui si fa espresso rinvio all’art. 25 lettera d) del CCNL vigente: punti 1;
b) per ciascun anno di anzianità nei servizi formativi – sportelli multifunzionali: punti 2;
c) a parità di punteggio si individuerà il lavoratore con il minore carico familiare;
d) in caso di ulteriore parità di punteggio si utilizzerà il criterio della minore età anagrafica.
Saranno identificati come eccedentari i lavoratori con minor punteggio.
Per i lavoratori – aventi più periodi di rapporto a termine – cui è seguita l’assunzione a tempo indeterminato, purché effettuata entro il 31 dicembre 2008, a meno ché siano intervenuti provvedimenti del giudice competente, l’anzianità si calcola sommando i diversi periodi e a tale anzianità totale si applica la superiore attribuzione dei punteggi (anzianità = numero mesi anzianità totale/12).
Al fine dell’assegnazione dei punteggi, la frazione pari o superiore ai sei mesi si computa come anno intero, la frazione inferiore ai sei mesi si computa per 0,50%.
Per le figure di orientatore e orientatore/integratore, ai fini della graduatoria si rinvia all’intesa sottoscritta il 25 febbraio 2009 tra l’Agenzia, le Associazioni degli Enti e le OO.SS.
Tenuto conto delle specificità della sedi di direzione di progetto i criteri di cui sopra non trovano applicazione per il personale inquadrato nei livelli contrattuali per i quali non si applica l’art. 32 comma 1 del CCNL di categoria 2007-2010. Singoli casi per i quali è necessaria una diversa applicazione saranno verificati in sede di esame congiunto con le OO.SS. aziendali e regionali.
In ogni caso il numero di unità complessivo non potrà che essere uguale o minore rispetto a quello inviato da ciascuno Organismo al Dipartimento – con apposito elenco - entro il 21 luglio 2010.
2. Modalità e criteri in base ai quali gli Organismi collocano il personale di cui al punto 1.
2. a I lavoratori già impegnati nei Servizi formativi la cui assunzione risulta effettuata entro il 31 dicembre 2008 – anche attraverso la variazione di funzioni e/o funzioni articolate – ai fini della garanzia del presidio dei processi e delle funzioni previste dal D.M. 166/2001 e dalle indicazioni dello stesso modello idealtipico, saranno prioritariamente collocati negli Sportelli Multifunzionali e/o Sportelli Scuola.
Potranno essere inclusi quei lavoratori che hanno prestato la loro attività nei Servizi Formativi, anche se assunti successivamente alla data del 31 dicembre 2008, purché tale assunzione è intervenuta nel rispetto dei vincoli di legge e/o in ottemperanza a provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.
Tale collocazione potrà avvenire anche presso sedi diverse dello stesso Organismo, nel rispetto delle norme contrattuali.
2.b. In subordine, i lavoratori che non potranno trovare collocazione negli sportelli multifunzionali e/o sportelli scuola approvati, saranno inseriti negli Interventi formativi, finanziati allo stesso Organismo dal quale dipendono, in mansioni già svolte in precedenza, ovvero in altre mansioni compatibili.
2.c Qualora dopo avere espletato le priorità di cui al punto 2.a. e 2.b., e nel rispetto delle procedure previste dal CCNL 2007/2010 della formazione professionale, dovessero risultare lavoratori in esubero, questi saranno collocati presso altro progetto, finanziato con i DDG n.765 e n.766 del 14 settembre 2010, in cui non risultano in misura sufficiente operatori con corrispondenti professionalità al fine di garantire il presidio dei processi e delle funzioni previste dal D.M. 166/2001 e dalle indicazioni del modello idealtipico. A tal fine gli Organismi potranno utilizzare gli istituti di legge e/o contrattuali. Nello specifico si potrà ricorrere sia all’istituto del distacco - per l’intera durata degli Avvisi n.1 e 2/2010 - di cui all’art. 30 del D.Leg.vo 276/2003, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 8 della legge 236/1993, sia all’art. 33 “Mobilità professionale” del CCNL vigente della formazione professionale nelle specifiche situazioni in cui venissero ritenuti maggiormente idonei a salvaguardare l’occupazione e le professionalità già acquisite dagli stessi lavoratori.
Si precisa che è interesse dello stesso Organismo distaccante (oltre che dell’intero sistema e dello stesso Assessorato) quello di non disperdere le professionalità già acquisite.
L’amministrazione, nell’emettere il mandato di pagamento per il progetto erogherà la quota di costo relativa alla funzione svolta dal singolo lavoratore distaccato al progetto e, per esso, direttamente all’Organismo distaccante, dandone contestuale comunicazione all’Organismo titolare del progetto.
Nella riallocazione dei lavoratori eccedentari si dovrà rispettare il limite dei 40Km dalla sede di servizio compatibilmente con l’allocazione degli sportelli di ciascun Organismo all’interno della singola provincia e/o fuori provincia o con distanza superiore ai 40 Km, solo previa approvazione del lavoratore. Tale vincolo potrà essere derogato solo ed esclusivamente qualora costituisca condizione di miglior favore come concordato con lo stesso lavoratore.
Ai fini dell’applicazione dei superiori punti 1 e 2, si terrà conto per quanto possibile, delle condizioni di miglior favore per il lavoratore interessato, purché non in contrasto con la normativa di riferimento.
Al fine di salvaguardare l’occupazione di quanti risultavano già assunti alla data del 31/12/2008, ed in particolare al fine di ridurre e possibilmente di eliminare, in ciascun Organismo, l’esubero di personale adibito alle attività degli sportelli, gli stessi lavoratori, potranno essere assegnati a funzioni diverse. Alla copertura dell’eventuale differenza tra il costo del personale effettivamente sostenuto dall’Organismo e quanto ammissibile alla spesa del Fondo Sociale Europeo, si provvederà con apposito stanziamento in bilancio.
Qualora a seguito dell’applicazione dei superiori punti 1 e 2, alcune funzioni dovessero eventualmente risultare comunque non coperte, al fine del completamento del Modello Idealtipico e nel rispetto delle funzioni previste dallo stesso, queste potranno essere ricoperte utilizzando lavoratori (con qualifica e funzioni certificate previste dal Modello Idealtipico), già assunti alla data del 31 dicembre 2008, nel rispetto dei vincoli di legge, e impegnati negli interventi formativi, previo parere della CRI, purché il loro esubero non dipenda da assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2008.
Ove, per effetto di variazioni al Modello Idealtipico, ovvero in conseguenza di pensionamenti e/o qualsiasi altra causa derivante dalla legge o dal CCNL, si determinino nuovi fabbisogni di personale, si procederà come segue:
I. Riposizionamento nell’Organismo da cui dipendono nella mansione precedentemente svolta da quei lavoratori assegnati a mansioni diverse per effetto del presente accordo;
II. Riposizionamento nell’Organismo da cui dipendono nella mansione precedentemente svolta da quei lavoratori assegnati a progetti di Organismi diversi per effetto del presente accordo;
III. Utilizzazione nell’Organismo da cui dipendono dei lavoratori provenienti dagli interventi formativi e già riqualificati, sempreché le funzioni siano compatibili con il Modello Idealtipico;
IV. Utilizzazione di lavoratori provenienti dagli interventi formativi, già assunti dall’Organismo alla data del 31 dicembre 2008, in possesso dei requisiti professionali previsti dal Modello Idealtipico, ovvero previa riqualificazione.
Gli Organismi sono comunque obbligati ad esperire tutte le possibili soluzioni interne per l’impiego del personale presso lo stesso Organismo onde assicurare al personale le garanzie previste dalla normativa vigente, nonché del combinato disposto dell’art.2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e dell’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
Dell’esito dell’applicazione delle procedure di cui ai punti precedenti dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione come segue:
1. Gli Organismi dovranno inviare l’elenco delle funzioni – con indicato il nominativo del dipendente - risultanti in esubero il cui numero non potrà che essere uguale o inferiore a quello a suo tempo inviato all’Amministrazione stessa, con a fianco indicato se viene mantenuta la destinazione data dall’Amministrazione o la eventuale diversa destinazione all’interno dell’Organismo;
2. L’Amministrazione dovrà comunicare la presa d’atto della proposta, di cui al punto precedente;
3. L’Organismo dovrà inviare l’atto di adesione entro il termine stabilito dalle procedure FSE, e, ricevuta la presa d’atto, le schede degli sportelli con la nuova composizione, se modificati rispetto alle schede approvate dai DDG n.765 e n.766 del 14 settembre 2010 registrati alla Corte dei Conti, affinché le stesse, nel rispetto del limite finanziario stabilito dagli Avvisi Pubblici, possano essere approvate con apposito provvedimento da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione a parziale modifica dei provvedimenti in questione. Entro i successivi 15 gg l’Agenzia esaminerà i dati contenuti nelle schede al fine di verificare il completo posizionamento del personale.
Il modello Idealtipico deve essere inteso quale modello di riferimento che, nel rispetto dei vincoli dimensionali (numero di addetti), assicuri la copertura delle funzioni previste dal D.M. 166/2001. Costituisce principio normativo, comunque, oltre al D.M. 166/2001 il sistema di accreditamento previsto dalle sedi orientative e formative della Regione Siciliana: “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi formative degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana” - D.A. 13 aprile 2006 n. 1037 – pubblicato su GURS n. 32 del 30 giugno 2006.
Resta fermo – così come disposto dagli Avvisi Pubblici in questione - il parametro massimo per ciascuno Sportello Multifunzionale e/o Sportello Scuola che non potrà superare € 290.000,00.
A tal fine, i sottoscrittori del presento Protocollo, a partire dal mese di gennaio 2011 e con cadenza semestrale, si incontreranno per verificare l’opportunità, alla luce dell’esito del primo monitoraggio, di ridefinire i modelli funzionali di riferimento in modo da rendere più efficaci gli stessi servizi valorizzando al contempo le risorse umane ivi operanti.
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Per quanto sopra le parti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si impegnano infine a:
l’Agenzia regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le attività formative, sentita – ove necessario - l’Autorità di Gestione, assicurerà la compatibilità delle spese al Vademecum di attuazione del PO della Regione siciliana 2007 – 2013, e garantirà, nel pieno rispetto delle procedure FSE, il regolare pagamento dei progetti che permetterà la puntuale corresponsione delle spettanze ai lavoratori, in presenza di regolare documentazione, ivi compreso il DURC. L’Agenzia regionale si impegna, altresì, a rappresentare nelle sedi opportune l’ammissibilità delle spese per l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL di settore che costituiscono un onere non recuperabile a carico dell’Organismo.
L’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro si impegna a presentare alla Giunta di Governo una proposta per la copertura finanziaria degli istituti contrattuali non rientranti fra i costi ammissibili a valere delle fonti di finanziamento (FSE e PAR-FAS) che costituiscono un costo per l’Organismo e cioè che non sono diversamente rimborsati (ad es., dall’INPS per la maternità, malattia e le differenze retributive, ecc.). Per quel che riguarda il costo degli attuali distacchi sindacali fruiti dalle OO.SS., sempreché gli stessi costituiscano un costo per l’Organismo, nelle more della costituzione dell’Ente Bilaterale Regionale previsto dal vigente CCNL che provvederà integralmente alla copertura di tali costi contrattuali, esso sarà coperto (ed erogato agli Organismi interessati dai distacchi in essere) attraverso le stesse modalità attuative di cui sopra. La mancata attuazione di tale previsione, entro l’approvazione del bilancio 2011 della regione siciliana, costituisce condizione risolutiva del presente accordo.
Le OO.SS. si impegnano a facilitare l’applicazione del presente accordo per garantire quel personale che, a seguito dell’applicazione dei criteri e delle procedure sopra descritte, non dovesse trovare collocazione.
Le Associazioni degli Enti Gestori si impegnano, per conto dei propri iscritti, affinché sia garantita la collocazione dei lavoratori dipendenti di ciascun Organismo – nel rispetto delle procedure e criteri di cui al presente Protocollo – ad accelerare le procedure per l’avvio tempestivo delle attività ed a dare garanzia all’accoglimento dei lavoratori provenienti da altri Organismi.
Il presente articolato costituisce un complessivo unitario sistema regolatore dell’avvio e della strutturazione dei progetti relativi ai servizi formativi di cui agli Avvisi Pubblici n. 1 e 2 del 9 febbraio 2010 che deve essere applicato in tutte le sue parti. Ciò è uno dei presupposti fondamentali (insieme ai principi di imparzialità dell’Amministrazione, uguaglianza e non discriminazione, etc) che vincolano tutte le parti firmatarie, ad esigerne il rispetto integrale di tutti gli Organismi del sistema.
Tra
• l’Assessore Regionale, della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ed il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i servizi e le attività formativi (appresso Agenzia regionale per l’Impiego)
• le OO. SS. Regionali CGIL, CISL, UIL, SNALS CONFSAL articolazione regionale delle organizzazioni firmatarie del CCNL e l’UGL, firmataria del Protocollo d’intesa col Presidente della Regione Siciliana del 29/09/2009; confederali e di categoria
• le Associazioni degli Enti FORMA – CENFOP – ANIEFOP/INTEREFOP
sull’avvio dei progetti relativi ai Servizi formativi ai sensi degli Avvisi Pubblici n.1 e 2 del 9 febbraio 2010 dell’Agenzia regionale per l’Impiego approvati con Decreti del Dirigente Generale ad interim n.765 e n.766 del 14 settembre 2010, registrati alla Corte dei Conti.
Le parti si sono riunite in Palermo presso la sede dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Via Trinacria, n. 34.
Per l’Assessorato regionale, della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro sono presenti:
l’Assessore: Prof. Andrea Piraino,
il Capo di Gabinetto: Antonio Grasso,
il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale Agenzia regionale per l'impiego: Dott.ssa Alessandra Russo
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Per le OO. SS. sono presenti:
Messina Giuseppe, Capuano Vincenzo e Costanzo Francesco per l’UGL SCUOLA,
Scozzaro Giusto, Lo Cicero Giovanni e Pagliaro Michele per la CGIL Sicilia,
Tessitore Giorgio e Lo Greco Franco per la CISL REGIONALE,
Raimondi Giuseppe per la UIL SCUOLA,
Milazzo Giuseppe per lo SNALS CONFSAL.
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Per le Associazioni degli Enti Gestori sono presenti:
Avv. Cangemi Concetta per il FORMA,
Annaloro Giovanni Armando ANIEFOP/INTEREFOP
Miroddi Salvatore e Terranova Giovanni per il CENFOP SICILIA.
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Per il Comitato Regionale dell’Occupazione della Presidenza della Regione:
Cianciolo Salvatore.
Premesso che il sistema degli interventi e dei servizi formativi e orientativi in Sicilia attraversa un periodo di difficoltà legato alla ridefinizione delle finalità, della organizzazione, nonché della carenza di risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale;
Premesso che gli operatori della formazione professionale degli interventi e dei servizi formativi e orientativi in Sicilia, dipendenti da enti gestori che operano ai sensi della L.r. n.24/1976 e sue successive modificazioni e integrazioni e i cui rapporti di lavoro sono regolati dal CCNL della formazione professionale, afferiscono tutti al sistema regionale della formazione professionale;
Considerato che il sistema degli interventi e dei servizi formativi ed orientativi è articolato in più ambiti di accreditamento ai sensi del D.M. 166/2001 ed è finanziato con risorse comunitarie, nazionali e regionali, indipendentemente dai centri programmatori e regolatori della spesa allocati nell’Amministrazione regionale;
Considerato che l’ambito dell’accreditamento per le attività di orientamento è quello nel quale si attuano alcune delle politiche attive del lavoro e le politiche orientative - di carattere informativo, formativo, consulenziale - di accompagnamento al lavoro, di tutoraggio, di sostegno all’occupazione e di rafforzamento della occupabilità in favore dei lavoratori, degli studenti e dei cittadini siciliani;
Premesso che gli Sportelli relativi ai Servizi Formativi sono chiamati a fornire supporto ai Centri per l’Impiego cui sono demandate le funzioni previste dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali ivi comprese azioni previste dai provvedimenti di contrasto alla crisi economica ed a favore dell’occupazione, con il coinvolgimento anche del personale dipendente dagli Enti gestori della formazione professionale ex L.r. n.24/1976, operante ai sensi dell’art. 12 della L.r. n.24/2000, dell’art. 41 della L.r. n.2/2007 e sue successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la L.r. n.19/2010 che ne ha prorogato i progetti attuativi fino al 30 settembre 2010;
Visto l’attuale stato organizzativo-finanziario dell’intero sistema della formazione professionale regionale regolato dalla L.r. n.24/1976, caratterizzato dal sovradimensionamento di personale nelle singole filiere formativi ed orientative, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, del numero degli operatori dipendenti dai soggetti gestori di cui si avvale, variamente riscontrabile per tutti gli ambiti di accreditamento nei quali esso è articolato;
Considerato che, con legge regionale, è stato disposto di porre a carico dei fondi comunitari la spesa relativa al funzionamento degli sportelli, in coerenza con il POR Sicilia FSE 2007 – 2013 e con il PAR FAS;
Preso atto della necessità di procedere ad una razionalizzazione dell’intero sistema degli interventi e dei servizi formativi e di orientamento, le cui funzioni di programmazione, gestione e controllo afferiscono, ai sensi della L.r. n.19/2008, rispettivamente all’Assessorato regionale dell’istruzione e formazione professionale e all’Assessorato regionale alla famiglia alle politiche sociali ed al lavoro, ai fini della tutela degli operatori dipendenti dagli enti gestori di sportelli multifunzionali;
Considerato che le funzioni svolte dagli Operatori dipendenti dagli enti gestori di Sportelli rivestono rilevanza sociale in particolare nell’attuale crisi economica e occupazionale;
Considerata la necessità di consentire la piena e tempestiva funzionalità degli Sportelli di cui ai progetti approvati con DDG n.765 e n.766 del 14 settembre 2010 e di assicurare al personale che vi insiste le garanzie previste dalla normativa vigente, nonché del combinato disposto dell’art.2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e dell’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23,
Tutto ciò premesso considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Modalità e criteri in base ai quali gli organismi individuano il personale che non risulta posizionato negli Sportelli dei progetti ammessi a finanziamento.
L’individuazione dei lavoratori sarà effettuata dagli stessi Organismi – titolari dei progetti di cui ai DDG 765 e 766 del 14 settembre 2010 ed in possesso dei requisiti amministrativi e di legge, ivi compreso la regolarità del DURC - attraverso la redazione di una graduatoria aziendale (concordata con le OO.SS.) su base provinciale, a scorrimento - distinta per ciascuna funzione di cui al Modello Idealtipico - così come risulta dalla lettera di incarico e/o dall’ordine di servizio, purché antecedente al 31 dicembre 2008, applicando i criteri ed i punteggi sotto riportati:
a) per ciascun anno di anzianità di servizio nel sistema, come indicato e calcolato nell’interpretazione autentica della commissione paritetica bilaterale nazionale del 13 maggio 2008 cui si fa espresso rinvio all’art. 25 lettera d) del CCNL vigente: punti 1;
b) per ciascun anno di anzianità nei servizi formativi – sportelli multifunzionali: punti 2;
c) a parità di punteggio si individuerà il lavoratore con il minore carico familiare;
d) in caso di ulteriore parità di punteggio si utilizzerà il criterio della minore età anagrafica.
Saranno identificati come eccedentari i lavoratori con minor punteggio.
Per i lavoratori – aventi più periodi di rapporto a termine – cui è seguita l’assunzione a tempo indeterminato, purché effettuata entro il 31 dicembre 2008, a meno ché siano intervenuti provvedimenti del giudice competente, l’anzianità si calcola sommando i diversi periodi e a tale anzianità totale si applica la superiore attribuzione dei punteggi (anzianità = numero mesi anzianità totale/12).
Al fine dell’assegnazione dei punteggi, la frazione pari o superiore ai sei mesi si computa come anno intero, la frazione inferiore ai sei mesi si computa per 0,50%.
Per le figure di orientatore e orientatore/integratore, ai fini della graduatoria si rinvia all’intesa sottoscritta il 25 febbraio 2009 tra l’Agenzia, le Associazioni degli Enti e le OO.SS.
Tenuto conto delle specificità della sedi di direzione di progetto i criteri di cui sopra non trovano applicazione per il personale inquadrato nei livelli contrattuali per i quali non si applica l’art. 32 comma 1 del CCNL di categoria 2007-2010. Singoli casi per i quali è necessaria una diversa applicazione saranno verificati in sede di esame congiunto con le OO.SS. aziendali e regionali.
In ogni caso il numero di unità complessivo non potrà che essere uguale o minore rispetto a quello inviato da ciascuno Organismo al Dipartimento – con apposito elenco - entro il 21 luglio 2010.
2. Modalità e criteri in base ai quali gli Organismi collocano il personale di cui al punto 1.
2. a I lavoratori già impegnati nei Servizi formativi la cui assunzione risulta effettuata entro il 31 dicembre 2008 – anche attraverso la variazione di funzioni e/o funzioni articolate – ai fini della garanzia del presidio dei processi e delle funzioni previste dal D.M. 166/2001 e dalle indicazioni dello stesso modello idealtipico, saranno prioritariamente collocati negli Sportelli Multifunzionali e/o Sportelli Scuola.
Potranno essere inclusi quei lavoratori che hanno prestato la loro attività nei Servizi Formativi, anche se assunti successivamente alla data del 31 dicembre 2008, purché tale assunzione è intervenuta nel rispetto dei vincoli di legge e/o in ottemperanza a provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.
Tale collocazione potrà avvenire anche presso sedi diverse dello stesso Organismo, nel rispetto delle norme contrattuali.
2.b. In subordine, i lavoratori che non potranno trovare collocazione negli sportelli multifunzionali e/o sportelli scuola approvati, saranno inseriti negli Interventi formativi, finanziati allo stesso Organismo dal quale dipendono, in mansioni già svolte in precedenza, ovvero in altre mansioni compatibili.
2.c Qualora dopo avere espletato le priorità di cui al punto 2.a. e 2.b., e nel rispetto delle procedure previste dal CCNL 2007/2010 della formazione professionale, dovessero risultare lavoratori in esubero, questi saranno collocati presso altro progetto, finanziato con i DDG n.765 e n.766 del 14 settembre 2010, in cui non risultano in misura sufficiente operatori con corrispondenti professionalità al fine di garantire il presidio dei processi e delle funzioni previste dal D.M. 166/2001 e dalle indicazioni del modello idealtipico. A tal fine gli Organismi potranno utilizzare gli istituti di legge e/o contrattuali. Nello specifico si potrà ricorrere sia all’istituto del distacco - per l’intera durata degli Avvisi n.1 e 2/2010 - di cui all’art. 30 del D.Leg.vo 276/2003, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 8 della legge 236/1993, sia all’art. 33 “Mobilità professionale” del CCNL vigente della formazione professionale nelle specifiche situazioni in cui venissero ritenuti maggiormente idonei a salvaguardare l’occupazione e le professionalità già acquisite dagli stessi lavoratori.
Si precisa che è interesse dello stesso Organismo distaccante (oltre che dell’intero sistema e dello stesso Assessorato) quello di non disperdere le professionalità già acquisite.
L’amministrazione, nell’emettere il mandato di pagamento per il progetto erogherà la quota di costo relativa alla funzione svolta dal singolo lavoratore distaccato al progetto e, per esso, direttamente all’Organismo distaccante, dandone contestuale comunicazione all’Organismo titolare del progetto.
Nella riallocazione dei lavoratori eccedentari si dovrà rispettare il limite dei 40Km dalla sede di servizio compatibilmente con l’allocazione degli sportelli di ciascun Organismo all’interno della singola provincia e/o fuori provincia o con distanza superiore ai 40 Km, solo previa approvazione del lavoratore. Tale vincolo potrà essere derogato solo ed esclusivamente qualora costituisca condizione di miglior favore come concordato con lo stesso lavoratore.
Ai fini dell’applicazione dei superiori punti 1 e 2, si terrà conto per quanto possibile, delle condizioni di miglior favore per il lavoratore interessato, purché non in contrasto con la normativa di riferimento.
Al fine di salvaguardare l’occupazione di quanti risultavano già assunti alla data del 31/12/2008, ed in particolare al fine di ridurre e possibilmente di eliminare, in ciascun Organismo, l’esubero di personale adibito alle attività degli sportelli, gli stessi lavoratori, potranno essere assegnati a funzioni diverse. Alla copertura dell’eventuale differenza tra il costo del personale effettivamente sostenuto dall’Organismo e quanto ammissibile alla spesa del Fondo Sociale Europeo, si provvederà con apposito stanziamento in bilancio.
Qualora a seguito dell’applicazione dei superiori punti 1 e 2, alcune funzioni dovessero eventualmente risultare comunque non coperte, al fine del completamento del Modello Idealtipico e nel rispetto delle funzioni previste dallo stesso, queste potranno essere ricoperte utilizzando lavoratori (con qualifica e funzioni certificate previste dal Modello Idealtipico), già assunti alla data del 31 dicembre 2008, nel rispetto dei vincoli di legge, e impegnati negli interventi formativi, previo parere della CRI, purché il loro esubero non dipenda da assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2008.
Ove, per effetto di variazioni al Modello Idealtipico, ovvero in conseguenza di pensionamenti e/o qualsiasi altra causa derivante dalla legge o dal CCNL, si determinino nuovi fabbisogni di personale, si procederà come segue:
I. Riposizionamento nell’Organismo da cui dipendono nella mansione precedentemente svolta da quei lavoratori assegnati a mansioni diverse per effetto del presente accordo;
II. Riposizionamento nell’Organismo da cui dipendono nella mansione precedentemente svolta da quei lavoratori assegnati a progetti di Organismi diversi per effetto del presente accordo;
III. Utilizzazione nell’Organismo da cui dipendono dei lavoratori provenienti dagli interventi formativi e già riqualificati, sempreché le funzioni siano compatibili con il Modello Idealtipico;
IV. Utilizzazione di lavoratori provenienti dagli interventi formativi, già assunti dall’Organismo alla data del 31 dicembre 2008, in possesso dei requisiti professionali previsti dal Modello Idealtipico, ovvero previa riqualificazione.
Gli Organismi sono comunque obbligati ad esperire tutte le possibili soluzioni interne per l’impiego del personale presso lo stesso Organismo onde assicurare al personale le garanzie previste dalla normativa vigente, nonché del combinato disposto dell’art.2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e dell’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
Dell’esito dell’applicazione delle procedure di cui ai punti precedenti dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione come segue:
1. Gli Organismi dovranno inviare l’elenco delle funzioni – con indicato il nominativo del dipendente - risultanti in esubero il cui numero non potrà che essere uguale o inferiore a quello a suo tempo inviato all’Amministrazione stessa, con a fianco indicato se viene mantenuta la destinazione data dall’Amministrazione o la eventuale diversa destinazione all’interno dell’Organismo;
2. L’Amministrazione dovrà comunicare la presa d’atto della proposta, di cui al punto precedente;
3. L’Organismo dovrà inviare l’atto di adesione entro il termine stabilito dalle procedure FSE, e, ricevuta la presa d’atto, le schede degli sportelli con la nuova composizione, se modificati rispetto alle schede approvate dai DDG n.765 e n.766 del 14 settembre 2010 registrati alla Corte dei Conti, affinché le stesse, nel rispetto del limite finanziario stabilito dagli Avvisi Pubblici, possano essere approvate con apposito provvedimento da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione a parziale modifica dei provvedimenti in questione. Entro i successivi 15 gg l’Agenzia esaminerà i dati contenuti nelle schede al fine di verificare il completo posizionamento del personale.
Il modello Idealtipico deve essere inteso quale modello di riferimento che, nel rispetto dei vincoli dimensionali (numero di addetti), assicuri la copertura delle funzioni previste dal D.M. 166/2001. Costituisce principio normativo, comunque, oltre al D.M. 166/2001 il sistema di accreditamento previsto dalle sedi orientative e formative della Regione Siciliana: “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi formative degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana” - D.A. 13 aprile 2006 n. 1037 – pubblicato su GURS n. 32 del 30 giugno 2006.
Resta fermo – così come disposto dagli Avvisi Pubblici in questione - il parametro massimo per ciascuno Sportello Multifunzionale e/o Sportello Scuola che non potrà superare € 290.000,00.
A tal fine, i sottoscrittori del presento Protocollo, a partire dal mese di gennaio 2011 e con cadenza semestrale, si incontreranno per verificare l’opportunità, alla luce dell’esito del primo monitoraggio, di ridefinire i modelli funzionali di riferimento in modo da rendere più efficaci gli stessi servizi valorizzando al contempo le risorse umane ivi operanti.
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Per quanto sopra le parti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si impegnano infine a:
l’Agenzia regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le attività formative, sentita – ove necessario - l’Autorità di Gestione, assicurerà la compatibilità delle spese al Vademecum di attuazione del PO della Regione siciliana 2007 – 2013, e garantirà, nel pieno rispetto delle procedure FSE, il regolare pagamento dei progetti che permetterà la puntuale corresponsione delle spettanze ai lavoratori, in presenza di regolare documentazione, ivi compreso il DURC. L’Agenzia regionale si impegna, altresì, a rappresentare nelle sedi opportune l’ammissibilità delle spese per l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL di settore che costituiscono un onere non recuperabile a carico dell’Organismo.
L’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro si impegna a presentare alla Giunta di Governo una proposta per la copertura finanziaria degli istituti contrattuali non rientranti fra i costi ammissibili a valere delle fonti di finanziamento (FSE e PAR-FAS) che costituiscono un costo per l’Organismo e cioè che non sono diversamente rimborsati (ad es., dall’INPS per la maternità, malattia e le differenze retributive, ecc.). Per quel che riguarda il costo degli attuali distacchi sindacali fruiti dalle OO.SS., sempreché gli stessi costituiscano un costo per l’Organismo, nelle more della costituzione dell’Ente Bilaterale Regionale previsto dal vigente CCNL che provvederà integralmente alla copertura di tali costi contrattuali, esso sarà coperto (ed erogato agli Organismi interessati dai distacchi in essere) attraverso le stesse modalità attuative di cui sopra. La mancata attuazione di tale previsione, entro l’approvazione del bilancio 2011 della regione siciliana, costituisce condizione risolutiva del presente accordo.
Le OO.SS. si impegnano a facilitare l’applicazione del presente accordo per garantire quel personale che, a seguito dell’applicazione dei criteri e delle procedure sopra descritte, non dovesse trovare collocazione.
Le Associazioni degli Enti Gestori si impegnano, per conto dei propri iscritti, affinché sia garantita la collocazione dei lavoratori dipendenti di ciascun Organismo – nel rispetto delle procedure e criteri di cui al presente Protocollo – ad accelerare le procedure per l’avvio tempestivo delle attività ed a dare garanzia all’accoglimento dei lavoratori provenienti da altri Organismi.
Il presente articolato costituisce un complessivo unitario sistema regolatore dell’avvio e della strutturazione dei progetti relativi ai servizi formativi di cui agli Avvisi Pubblici n. 1 e 2 del 9 febbraio 2010 che deve essere applicato in tutte le sue parti. Ciò è uno dei presupposti fondamentali (insieme ai principi di imparzialità dell’Amministrazione, uguaglianza e non discriminazione, etc) che vincolano tutte le parti firmatarie, ad esigerne il rispetto integrale di tutti gli Organismi del sistema.
Palermo, 04 novembre 2010
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