giovedì 19 maggio 2011

Disegno di Legge n.720/a approvato nella seduta n.256 del 18 maggio 2011

 ARS
Assemblea Regionale Siciliana

Testo coordinato (stesura non ufficiale)

ARTICOLO 1

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'art. 132
della l.r. 4/2003 l'Assessore alla pubblica istruzione ed alla formazione professionale è
autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo per le finalità della citata legge, in
conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti
dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di
applicazione.
2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di
integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali
vigenti. A carico del fondo possono altresì disporsi contributi in favore degli enti bilaterali
regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore alla pubblica
istruzione ed alla formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle
modalità operative di gestione del fondo.
4. Con priorità per coloro che possono vantare una anzianità di servizio di almeno trenta
mesi alla data di entrata in vigore della presente legge gli interventi a carico del fondo di cui all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale n. 24/1976 nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e  dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nel fondo di garanzia affluiscono oltre al recupero delle anticipazioni disposte, in
coerenza con l'art. 9 della legge regionale n. 21/2007, i definanziamenti e le somme
annualmente non utilizzate del piano regionale dell'offerta formativa.
6. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere
altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di
accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.
7. Per l'anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in favore di ciascun ente, il
contributo regionale di cui all'art. 9 comma 6 della legge regionale n. 24/1976 può coprire le
spese relative alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti
degli enti di formazione, per un periodo massimo di quattro mesi antecedenti l'inizio dell'anno
formativo.
8. Limitatamente all'anno formativo 2011 in considerazione dei ritardi connessi all'avvio del
relativo Piano regionale dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull'anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del personale
degli enti di formazione professionale, di cui alla legge regionale 6 marzo 1976. n. 24, gli enti
attuatori sono tenuti alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva con
riferimento al periodo in cui è avvenuta l'ultima erogazione delle percentuali di finanziamento,
relative alle spese per il personale, a valere sul Piano regionale dell'offerta formativa dell'anno
precedente.

ARTICOLO 2
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, quota parte delle
disponibilità liquide non utilizzate, pari a 12.000 migliaia di euro, detenute dal Fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con Decreto Legislativo
Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è versata, senza oneri di commissione, in entrata in apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
2. Per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, l’ulteriore spesa di 7.000 migliaia di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate, nella misura di 7.000
migliaia di euro, discendenti dalla disposizione di cui al comma 1.
4. Le rimanenti risorse, pari a complessivi 5.000 migliaia di euro, sono iscritte nel bilancio di
previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011 UPB 4.2.1.5.2. cap. 215704
(accantonamento 1001).

ARTICOLO 3
1. All’articolo 7, ultimo rigo, della delibera legislativa, approvata in data 30 aprile 2011, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale”
sopprimere la parola “totalmente”.

ARTICOLO 4
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di farla osservare come legge della Regione.

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