Di seguito si pubblica la proposta di legge riguardante l'introduzione dell'Agenzia Unica per il personale assunto entro il 31/12/2008 presso gli Enti Gestori di cui alla l.r.24/76.
La proposta è stata depositata, nel pomeriggio, in Commissione Bilancio all'ARS a conclusione dell'Intervento di Ugl Scuola all'audizione sulle problematiche reguardanti il personale della formazione professionale. L'intervento di Giuseppe Messina, in rappresentanza di Ugl, ha rimarcato la necessità che il Parlamento siciliano, in sede di discussione ed approvazione della finanziaria e del bilancio, affronti alcune specifiche criticità legate al DURC, alla copertura per gli anni pregressi, alla copertura del PROF 2011, alla tutela dei livelli occupazionali attraverso il rifinanziamento del Fondo di garanzia esteso al 31/12/2008.
La proposta di legge, peraltro condivida da parte deli parlamentari presenti, racchiude alcune possibili soluzioni necessarie al superamento delle difficoltà in atto nel sistema della formazione professionale che ne impediscono l'avvio delle attività e la correntezza nelle erogazioni delle retribuzioni.
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art.
1. Il personale proveniente dagli Enti di cui all’art.4, comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 ed in servizio alla data del 31/12/2008 nelle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale, transita nel ruolo unico ad esaurimento di cui alla Legge regionale 20 gennaio 1999, n.5 ai quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 10.
2. Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n.24 e successive modifiche ed integrazioni gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, si avvalgono prioritariamente del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008 ed iscritto Nell’apposito ruolo unico ad esaurimento di cui al primo comma.
3. Il Fondo di cui al comma precedente, trasferito presso la RESAIS Spa ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1999, n.5, è alimentato con risorse del bilancio della regione, con i minori impieghi di somme derivanti da attività di istruzione, formazione ed orientamento professionale a seguito di revoca dell’accreditamento o per effetto di rinuncia alle attività che non possono essere riassegnate, nonché con le risorse finanziarie liberate da attività didattica non avviata nell’ambito del PROF e del Piano OIF.
Art.
• I benefici di cui all’art.132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 si applicano, a decorrere dal 01/10/2009, al personale iscritto all’Albo ex art.14 della legge regionale 6 marzo 1976, n.24 ed in servizio al 31/12/2008 presso gli Enti di cui all’art.4 della legge regionale citata.
Art.
• L'Assessore regionale, e il Dipartimento, per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare applicazione al combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993 e dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono autorizzati ad utilizzare integralmente le somme disponibili nel capitolo 717910 di bilancio relativo alla formazione professionale al solo fine del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2008, impegnabile nei piani formativi ex legge regionale 6 marzo 1976, n.24 e successive modifiche ed integrazioni e nei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale di competenza dell'Assessorato regionale per I'istruzione e la formazione professionale.
Art.
• Le previsioni di cui alla presente legge trovano applicazione nei confronti del personale assunto alla data del 31 dicembre 2008 presso gli Enti di cui all’art.4, comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 a seguito del raggiungimento degli obiettivi ricadenti nei Progetti di cui agli Avvisi 1 e 2 del 9 febbraio 2010 relativi alle attività di orientamento Sportelli Lavoro e Sportelli Scuola allo scadere degli stessi, ovvero risultanti eccedentari a seguito del riposizionamento seguente all’avvio del Servizio.
1. L’assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed il Dipartimento regionale Agenzia per l’impiego, l’orientamento e la formazione sono autorizzati a dare copertura integrale della spesa della voce di costo del personale dipendenti risultanti eccedentari per il periodo dal 01/10/2010 al 31/03/2011.
Art.
• Per le finalità di cui al comma 3 dell’art.39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, l’Assessore regionale dell’istruzione e formazione, è autorizzato ad utilizzare le economie reiscritte in bilancio ai sensi dell’art.9 della legge regionale 8 novembre 2007, n.21.
Art.
1. Gli organismi attuatori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e alla legge regionale 2000, n. 24 producono, per quanto al comma 1, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in vigenza alla data dell'ultima erogazione del finanziamento, voce personale, ricevuto nelle diverse filiere.
2. La validità temporale del DURC rimane stabilita, anche in prassi, per quanto previsto dai contratti di servizi pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
1 Limitatamente al Piano regionale dell’Offerta formativa e nelle more della riforma del sistema della formazione professionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, l’ulteriore spesa di 36 milioni di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità ……………… - Capitolo………
2. Per gli esercizi successivi il Piano a valenza triennale troverà copertura anche con fondi extra regionali e la spesa è valutata in ……… milioni di euro per ciascun anno e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione …………..
Art.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Nessun commento:
Posta un commento