(pubblicata su Facebook da Angelo Vitale il giorno domenica 6 marzo 2011 alle ore 18.16)
La crisi del settore non è ufficialmente dichiarata. Ma è nei fatti. Fatti, non parole. Smettiamola di dire che gli operatori non hanno vinto concorso. Smettiamola di dire che gli operatori sono fannulloni (mi sà di espressioni del Ministro Brunetta). Smettiamola di dire che gli operatori non fanno il loro lavoro. SE CI SONO SITUAZIONI DA PERSEGUIRE CHE SI FACCIA. Smettiamola di far comprendere che gli enti sono "club" malavitosi. SE CI SONO SI FACCIANO I NOMI, LA MAGISTRATURA INTERVERRA'. Smettiamola di dire che gli enti si fanno solo i fatti propri. Che sbagliano i conti. SE CI SONO SITUAZIONI DA PERSEGUIRE (se pur l'elenco su La Repubblica nell'odierna edizione lascia pensare che è difficile) CHE SI FACCIA. Smettiamola di elevare grida pro-defininanziamto, pro-disaccreditamento, etc. NON RISOLVONO I PROBLEMI! CORRIAMO IL RISCHIO DI BUTTARE IL BAMBINO CON L'ACQUA SPORCA!
Contemporaneamente smettiamola di dire che ci vuole UN INTERVENTO LEGISLATIVO. NON CI VUOLE ALCUN INTERVENTO LEGISLATIVO PER TUTELARE IL PERSONALE .E' GIA' DALLA LEGGE TUTELATO. NON SI PERSEGUA ANCORA CON FATTI COMMISSIVI OD OMISSIVI. ANCHE GLI ENTI NON HANNO MOTIVO PER EVITARE DI DIMOSTRARE ALL'OPINIONE PUBBLICA, E NON, CHE NON HANNO INTERESSI DIVERSI.
Il D.A. n. 135 del 14 marzo 1986 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 17 del 19 aprile 1986), in applicazione dell’art. 14 della L.R. 24/76, ha approvato le modalità di iscrizione e cancellazione e tenuta dell’albo regionale degli operatori della f.p.. Con D.A. n. 423 del 3 giugno 1986 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 7 giugno 1986), sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.A. n. 135. Da ultimo con D.A. n. 26 dell’8 febbraio 1987 (pubblicato nel S.O. alla G.U.R.S. n. 6 dell’1 marzo 1997) è stata disposta la pubblicazione dell’albo degli operatori della f.p. in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 1995. OGGI SERVE STABILIRE L'ALBO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2008. CON UN D.A. NON CON LEGGE REGIONALE.
L'art. 132 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 (in GURS 17 aprile 2003 n. 17) prevede il fondo di garanzia SENZA INDIVIDUARE QUALI SOGGETTI - E SOPRATUUTTO A QUALE DATA - ESSO E' RIVOLTO. L'art. 16, comma 4, della L.R. 27/91 prevede che Le norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12, nel caso in cui si verifichino le condizioni in essa previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
E allora, On. Governatore, On. Assessori, Sigg. Sindacalisti, con una semplice ma semplice delibera di giunta si dia l'indirizzo con cinque piccoli articoli - SENZA PAROLONI, grazie - anche per le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 16 della L.R. 27/91:
1) L'assessore alla P.I. è delegato entro cinque giorni dalla delibera a pubblicare nella GURS l’albo degli operatori della f.p. in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008 inserendo la disposizione che verranno riconosciute, ivi compreso quello delle sedi di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 e s.m. ed i., al personale ivi iscritto le garanzie ex-art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e s.m. ed i. nonché quelle di cui all’ex-art. 132 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4
2) L'Assessore all'Economia è autorizzato a trasferire sul capitolo le somme di € sul capitolo destinato al fondo di cui all’ex-art. 132 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4
3) Il Dirigente Generale alla P.I. è autorizzato, nelle more della riforma dell'istruzione e della formazione professionale in Sicilia, a trasferire interamente le somme iscritte sul capitolo e sul capitolo ai SUPL competenti per sedi legali degli organismi titolri in atto dei rapporti di lavoro intrattenuti con gli operatori di cui ll'albo al 31.12 2008 i quali provvederanno, alle scadenze contrattuali, alle erogazioni degli emolumenti al personale e al versamento degli oneri sociali e riflessi;.
4) il personale non impiegabile negli IF, pur continuando a percepire per le garanzie di legge gli emolumenti, è impiegato in azioni di aggiornamento finalizzato a garantire, nei confronti della Regione e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto (cfr. linee guida regionali) e/o nella “cabina di regia” nonché – a decorrere dal …….. –, in relazione alle competenze, nelle attività previste dalle istituzioni scolastiche nei relativi P.O.F.. Su domanda, anche in deroga ai limiti contrattuali, il personale può essere impiegato presso le Università che individuano disponibilità. Nel periodo di vigenza dell’art. 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si potrà far ricorso agli istituti ivi previsti secondo l’accordo quadro che regola la materia. Ivi compreso percorsi di aggiornamento/riqualificazione finalizzati a quanto prima. L'Assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro attua con immediatezza le azioni utili per assicurare ciò.
5) per tutte le attività non rendicontate dagli organismi l'Assessore alla P.I. di concerto con l'Assessore alla famiglia, lavoro, dispone, anche con atti sostitutivi degli organismi stessi, la produzione e chiusura dei rendiconti entro il 31 luglio 2011. Sino al 31 agosto 2011 le spese che attengono la gestione (fitto, manutenzioni, energia elettrica, telefonica, etc.), nelle more che si definiscano criteri di spesa univoci, sono disposti dai SUPL competenti per sedi legali degli organismi. Il gruppo di lavoro determinato dall'Assessore alla P.I. di concerto con l'Assessore alla famiglia, lavoro consegnerà per le determinazioni conseguenti (revoca accreditamento, definanziamento) al governo regionale le risultanze al 31.12.2010 specificando le situazioni di rilievo nei confronti del personale e dei fornitori.
SEMPLICE. POSSONO SERVIRE CORREZIONI TECNICHE PERCHE' BUTTATE GIU' COSI' MA NON E' INFONDATA. E ALLORA MOSTRIAMO LA VOLONTA'?
POI SE SERVE L'INTERVENTO LEGISLATIVO SI FACCIA. MA NELL'IMMEDIATEZZA NON SERVE PER GARANTIRE IL PERSONALE.
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