lunedì 16 maggio 2011

TESTO DEL DDL 720/A IN DISCUSSIONE MARTEDI’ 17 MAGGIO 2011 SEDUTA PUBBLICA 255 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ARTICOLO: 1
Interventi nel settore della formazione professionale
1. L’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è così modificato:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole ‘personale dipendente’ sono aggiunte le parole ‘docente e non docente’;
2) dopo le parole ‘formazione professionale’ sono aggiunte le parole ‘e comunque avviato ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e impegnato in interventi formativi, servizi di orientamento e dell’obbligo d’istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali’;
3) dopo le parole ‘dell’articolo 14 legge regionale 6 marzo 1976, n. 24’ sono aggiunte le parole ‘e successive modifiche e integrazioni’;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la parola ‘benefici’ sono aggiunte le parole ‘riconosciuti ed erogati con risorse a carico del fondo di garanzia del personale della formazione professionale’;
2) dopo le parole ‘60 mesi’ sono aggiunte le parole ‘e sono destinati al personale a tempo indeterminato assunto, nel rispetto della normativa vigente e iscritto all’albo di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni’.
 2. I benefici di cui all’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono riferiti al personale assunto a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2008.
 3. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad apportare modifiche al piano regionale dell’offerta formativa, anche di natura finanziaria, in attuazione del comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, utilizzando anche le economie reiscritte in bilancio in coerenza con l’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.
 4. Nel fondo di garanzia di cui all’art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 dal 2011 al 2016 affluiscono, nel rispetto della normativa vigente, tutti i definanziamenti o le somme annualmente non utilizzate del Piano Regionale dell’Offerta Formativa relative al personale di cui al comma 1. Alle relative variazioni si provvede con decreto del Ragioniere generale della Regione.
 5. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è, altresì, autorizzato ad utilizzare il fondo di garanzia, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, anche per interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del personale predetto impegnato nel settore medesimo in possesso dei requisiti stabiliti con delibera di Giunta regionale.


Emd N.
TESTO DELL’EMENDAMENTO
FIRMATARI
ESITO
1.6
Al comma 1, dopo le parole "ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24," aggiungere le seguenti "ed autorizzato dall'Assessorato regionale del lavoro nei modi previsti dalla vigente normativa e dell'obbligo d'istruzione e formazione assunti ed autorizzati precedentemente impiegati per l'attività ex Legge Regionale n. 24/76".
Falcone
Pogliese
Buzzanca
Caputo
Vinciullo
(b)              (50)

 

1.4
Al comma 2 sopprimere le parole “entro il 31 dicembre 2008”
Falcone
Pogliese
Buzzanca
Caputo
Vinciullo
(b)              (56)

 

1.5
All'art. 1, comma 2, dopo le parole "entro il 31 dicembre 2008" aggiungere le seguenti "o il cui rapporto è stato costituito o realizzato nel rispetto della normativa e del CCNL vigenti o in forza di pronuncia giurisdizionale, che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata, o a seguito di conciliazione giudiziale o extra giudiziale purché il rapporto di lavoro si sia instaurato in data antecedente al 31 dicembre 2008".
Falcone
Pogliese
Buzzanca
Caputo
Vinciullo
(b)              (56)

 

1.7
Al comma 4 dopo le parole “articolo 132” aggiungere “Per gli anni successivi si provvederà con legge annuale e pluriennale del bilancio regionale”
Pogliese
Buzzanca
Caputo
Falcone
Vinciullo
(b)              (53)

 

1.8
Al comma 5 dopo le parole “a richiesta dei” aggiungere “singoli”
Pogliese
Buzzanca
Caputo
Falcone
Vinciullo
(b)              (54)

 

1.1
Al comma 5, dopo il punto b), aggiungere il seguente comma:

"Le disposizioni derivanti da atti amministrativi e/odi governo, in contrasto con le previsioni di cui alla presente legge e alla normativa vigente, si intendono interamente abrogati."
Marrocco
Gentile
Lentini
Bufardeci
Mineo
(b)              (25)

 


VOTAZIONE FINALE DELL’ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non approvato


ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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