E’ la richiesta indirizzata, in una nota in pari data, da UGL SCUOLA FP, al Presidente della Regione Siciliana, On.le Raffaele Lombardo, a firma del Coordinatore nazionale, Giuseppe Messina.
Chiara la motivazione della richiesta avanzata al Presidente Lombardo – precisa Messina - diverse sono le imprecisioni ed incongruenze sia sotto il profilo tecnico che giuridico che meritano la giusta attenzione.
Ugl Scuola FP rileva che l’Assessorato alla Formazione Professionale ha taciuto, come premessa giuridica - funzionale, la citazione, nel D.A. 5074, di alcuni indispensabili strumenti legislativi e normativi posti a tutela e garanzia degli operatori della Formazione Professionale.
Ugl Scuola Fp ritiene indispensabili riprendere, a tal uopo, i principi fondanti le leggi: n. 24 del 6 marzo 1976, e successive modifiche ed integrazioni; n. 845 del 21 dicembre 1978 “Legge quadro in materia di Formazione Professionale; D.A. n. 135 del 14 marzo 1986; n. 25 del 1 settembre 1993 art. 2 e 2 bis, istitutiva delle “Garanzie per il personale della Formazione Professionale”; n. 23 del 23 dicembre 2002 art. 39, recante norme sulle “Attività formative”; n. 4 del 16 aprile 2003 art. 132; Circolare n.10/FP/03 del 23 settembre 2003; il decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 e ss modifiche ed applicazioni; n. 24 del 26 novembre 2000 e ss modifiche ed applicazioni; ecc.
La suindicata cornice normativa rappresenta il “sistema di regole” conquistato attraverso importanti battaglie sindacali lunghe; motivi per i quali i lavoratori del sistema formativo non possono rinunziarvi.
Avuto riguardo ai requisiti per l’inserimento-iscrizione: nell’allegato DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO AD ESAURIMENTO DEGLI OPERATORI REGIONALI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE si indica che l’operatore deve dichiarare DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 24/76.
Ugl Scuola FP rileva che l’Assessorato alla Formazione Professionale ha taciuto, come premessa giuridica - funzionale, la citazione, nel D.A. 5074, di alcuni indispensabili strumenti legislativi e normativi posti a tutela e garanzia degli operatori della Formazione Professionale.
Ugl Scuola Fp ritiene indispensabili riprendere, a tal uopo, i principi fondanti le leggi: n. 24 del 6 marzo 1976, e successive modifiche ed integrazioni; n. 845 del 21 dicembre 1978 “Legge quadro in materia di Formazione Professionale; D.A. n. 135 del 14 marzo 1986; n. 25 del 1 settembre 1993 art. 2 e 2 bis, istitutiva delle “Garanzie per il personale della Formazione Professionale”; n. 23 del 23 dicembre 2002 art. 39, recante norme sulle “Attività formative”; n. 4 del 16 aprile 2003 art. 132; Circolare n.10/FP/03 del 23 settembre 2003; il decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 e ss modifiche ed applicazioni; n. 24 del 26 novembre 2000 e ss modifiche ed applicazioni; ecc.
La suindicata cornice normativa rappresenta il “sistema di regole” conquistato attraverso importanti battaglie sindacali lunghe; motivi per i quali i lavoratori del sistema formativo non possono rinunziarvi.
Avuto riguardo ai requisiti per l’inserimento-iscrizione: nell’allegato DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO AD ESAURIMENTO DEGLI OPERATORI REGIONALI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE si indica che l’operatore deve dichiarare DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 24/76.
Va precisato – continua Messina - che l’art. 6 nell’individuare i requisiti, ne stabilisce di diversi rispetto al citato art. 13, così da modificarlo, sostituendosi al Legislatore.
L’art. 13 della L.r. 24/76, infatti, statuisce che “il personale insegnante di materie teoriche deve essere di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria secondo grado. Gli istruttori pratici devono essere in possesso di una documentata esperienza professionale per almeno cinque anni (e non tre come indicato nel DA n. 5074).
Inoltre, in merito all’indicazione posta nella già citata domanda DI ESSERE DISPONIBILE ALLA MOBILITA’ TERRITORIALE (NELLA PROVINCIA) OLTRE 40 Km, sottolinea il Dirigente nazionale - emerge una ulteriore incongruenza atteso che, allorquando si parla di mobilità il limite sembra essere individuato, dall’art. 1, quinquies del D.L. 5.10.04 n. 249, convertito con modificazioni in L. 3.12.04 n. 291, in 50 Km. (da ultimo anche Circ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.39 del 19/11/2010).
In ultimo non si può non lesinare un ulteriore apprezzamento in materia di documenti richiesti, se pur sostituibili con autocertificazione: al n. 6 dell’art. 3 del DA viene ancora richiesto il Certificato dei carichi pendenti presso la Pretura malgrado, ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, tale organo sia stato soppresso e sostituito, sin dal 2 gennaio 2000 (sul piano penale che ci riguarda) dal giudice di Tribunale; riteniamo pertanto, questa una svista e, di certo, un mero errore materiale.
Ecco perché é necessario istituire un Tavolo politico ad hoc - conclude Messina – al fine di poter pervenire ad una sintesi che salvaguardi il positivo intendimento comunque emerso tra l’Assessore regionale alla istruzione e formazione professionale e le Parti Sociali, a seguito delle riunioni precedenti alla pubblicazione del D.A., e, nel contempo, apportare tutti quegli opportuni aggiustamenti tecnico-giuridici miranti ad elaborare uno strumento realmente utile al sistema formativo siciliano.
Inoltre, Ugl Scuola FP evidenzia come l’Assessorato regionale all'istruzione e formazione, nello stilare un documento con presunzioni riordinatorie, abbia mancato l’occasione di una vera riforma organica, nonostante i buoni propositi.
Per UGL Scuola Fp si è perso, infine, il senso della filosofia di fondo che aveva mosso il tavolo di riordino, cioè quella espressa in più occasioni di volere salvaguardare il personale e quindi di stabilire la ricollocazione del personale in esubero e inserito nell’albo, anche in progettualità afferenti in altri enti pubblici.
Inoltre, Ugl Scuola FP evidenzia come l’Assessorato regionale all'istruzione e formazione, nello stilare un documento con presunzioni riordinatorie, abbia mancato l’occasione di una vera riforma organica, nonostante i buoni propositi.
Per UGL Scuola Fp si è perso, infine, il senso della filosofia di fondo che aveva mosso il tavolo di riordino, cioè quella espressa in più occasioni di volere salvaguardare il personale e quindi di stabilire la ricollocazione del personale in esubero e inserito nell’albo, anche in progettualità afferenti in altri enti pubblici.
Roma, 03 gennaio 2011

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